Art. 2.
(Surrogazione).

      1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata ai sensi dell'articolo 1 comporta il trasferimento, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito.
      2. L'INPS si rivale direttamente sul genitore obbligato al mantenimento per la riscossione delle somme erogate in via anticipata e degli interessi maturati.